Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera

Читать онлайн.
Название Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP
Автор произведения Svizzera
Жанр Юриспруденция, право
Серия
Издательство Юриспруденция, право
Год выпуска 0
isbn 9785392067428



Скачать книгу

procedimenti pendenti se è necessario:

      a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;

      b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;

      c. per rettificare notizie o voci inesatte;

      d. data la particolare importanza del caso.

      2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.

      3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.

      4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identità o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se:

      a. la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure

      b. la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.

      Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità

      1 Se l’imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d’esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate.

      2 Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità tutorie riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.

      3 Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie.

      4 La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità.

      Sezione 4: Verbali

      Art. 76 Disposizioni generali

      1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.

      2 L’estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale.

      3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.

      4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.

      Art. 77 Verbali del procedimento

      I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su:

      a. la natura, il luogo, la data e l’ora;

      b. il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti;

      c. le istanze e conclusioni delle parti;

      d. il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;

      e. le deposizioni degli interrogati;

      f. lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall’autorità penale e l’osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;

      g. gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante lo stesso;

      h. le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.

      Art. 78 Verbali d’interrogatorio

      1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.

      2 Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l’interrogato.

      3 Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.

      4 Chi dirige il procedimento può consentire all’interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

      5 Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

      6 Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell’interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.

      7 I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

      Art. 79 Rettifica

      1 Chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l’estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.

      2 Sulle istanze di rettifica del verbale decide chi dirige il procedimento.

      3 Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall’estensore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario.

      Sezione 5: Decisioni

      Art. 80 Forma

      1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d’accusa.

      2 Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale e notificate alle parti.

      3 I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato.

      Art. 81 Contenuto delle decisioni finali

      1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono:

      a. un’introduzione; b. una motivazione; c. un dispositivo;

      d. se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici.

      2 L’introduzione contiene:

      a. la designazione dell’autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione;

      b. la data della decisione;

      c. una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori;

      d. nelle sentenze, le conclusioni delle parti.

      3 La motivazione contiene:

      a. nelle sentenze, l’apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all’imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità;

      b. nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata.

      4 Il dispositivo contiene:

      a. l’indicazione delle disposizioni di legge applicate;

      b. nelle