Название | Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP |
---|---|
Автор произведения | Svizzera |
Жанр | Юриспруденция, право |
Серия | |
Издательство | Юриспруденция, право |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9785392067428 |
(Stato 15.11.2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale[1]; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005[2], decreta:
Titolo primo: Campo d’applicazione e principi
Capitolo 1: Campo d’applicazione e amministrazione della giustizia penale
Art. 1 Campo d’applicazione
1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.
2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.
Art. 2 Amministrazione della giustizia penale
1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.
2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.
Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale
Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza
1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2 Le autorità penali si attengono segnatamente:
a. al principio della buona fede;
b. al divieto dell’abuso di diritto;
c. all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d. al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
Art. 4 Indipendenza
1 Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto.
2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14.
Art. 5 Imperativo di celerità
1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2 Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
Art. 6 Principio della verità materiale
1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato.
2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
Art. 7 Obbligo di procedere
1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.
2 I Cantoni possono:
a. escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;
b. subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 8 Rinuncia al procedimento penale
1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP)[3].
2 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:
a. considerati gli altri fatti contestati all’imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;
b. la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;
c. la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all’estero.
3 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.
4 Nei casi di cui ai capoversi precedenti, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento.
Art. 9 Principio accusatorio
1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.
2 Sono fatte salve la procedura del decreto d’accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.
Art. 10 Presunzione d’innocenza e valutazione delle prove
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2 Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
3 Se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato.
Art. 11 Divieto di un secondo procedimento
1 Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.
2 Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.
Titolo secondo: Autorità penali
Capitolo 1: Attribuzioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12 Autorità di perseguimento penale
Sono autorità di perseguimento penale:
a. la polizia;
b. il pubblico ministero;
c. le autorità penali delle contravvenzioni.
Art. 13 Autorità giudicanti
Fungono da giudice nel procedimento penale: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi; b. il tribunale di primo grado;
c. la giurisdizione di reclamo;
d. il tribunale d’appello.
Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali
1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.
2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.
3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.
4