Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera

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Название Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP
Автор произведения Svizzera
Жанр Юриспруденция, право
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Издательство Юриспруденция, право
Год выпуска 0
isbn 9785392067428



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odice di diritto processuale penale svizzero CPP del 5 ottobre 2007

      (Stato 15.11.2011)

      L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale[1]; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005[2], decreta:

      Titolo primo: Campo d’applicazione e principi

      Capitolo 1: Campo d’applicazione e amministrazione della giustizia penale

      Art. 1 Campo d’applicazione

      1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.

      2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.

      Art. 2 Amministrazione della giustizia penale

      1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.

      2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.

      Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale

      Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza

      1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.

      2 Le autorità penali si attengono segnatamente:

      a. al principio della buona fede;

      b. al divieto dell’abuso di diritto;

      c. all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;

      d. al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.

      Art. 4 Indipendenza

      1 Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto.

      2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14.

      Art. 5 Imperativo di celerità

      1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.

      2 Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

      Art. 6 Principio della verità materiale

      1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato.

      2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

      Art. 7 Obbligo di procedere

      1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

      2 I Cantoni possono:

      a. escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;

      b. subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.

      Art. 8 Rinuncia al procedimento penale

      1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP)[3].

      2 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:

      a. considerati gli altri fatti contestati all’imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;

      b. la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;

      c. la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all’estero.

      3 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

      4 Nei casi di cui ai capoversi precedenti, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento.

      Art. 9 Principio accusatorio

      1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.

      2 Sono fatte salve la procedura del decreto d’accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.

      Art. 10 Presunzione d’innocenza e valutazione delle prove

      1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.

      2 Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

      3 Se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato.

      Art. 11 Divieto di un secondo procedimento

      1 Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

      2 Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.

      Titolo secondo: Autorità penali

      Capitolo 1: Attribuzioni

      Sezione 1: Disposizioni generali

      Art. 12 Autorità di perseguimento penale

      Sono autorità di perseguimento penale:

      a. la polizia;

      b. il pubblico ministero;

      c. le autorità penali delle contravvenzioni.

      Art. 13 Autorità giudicanti

      Fungono da giudice nel procedimento penale: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi; b. il tribunale di primo grado;

      c. la giurisdizione di reclamo;

      d. il tribunale d’appello.

      Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali

      1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.

      2 Disciplinano la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.

      3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.

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