Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP. Svizzera

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Название Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP
Автор произведения Svizzera
Жанр Юриспруденция, право
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Издательство Юриспруденция, право
Год выпуска 0
isbn 9785392067428



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37 Foro in caso di confisca indipendente

      1 Le confische indipendenti (art. 376–378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.

      2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.

      Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio

      1 I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31–37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.

      2 Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell’accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d’ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.

      Sezione 3: Procedura

      Art. 39 Esame della competenza e intesa

      1 Le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente.

      2 Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile.

      Art. 4 °Conflitti in materia di foro

      1 Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide definitivamente il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.

      2 Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell’accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida.

      3 L’autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31–37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.

      Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti

      1 La parte che intende contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente.

      2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all’autorità competente a decidere sul foro, conformemente all’articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.

      Art. 42 Disposizioni comuni

      1 Finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. Se necessario, l’autorità competente a decidere sul foro designa l’autorità che deve occuparsi provvisoriamente della causa.

      2 Le persone in stato di carcerazione sono consegnate alle autorità di altri Cantoni soltanto se la competenza è stata determinata in modo definitivo.

      3 Un foro determinato conformemente agli articoli 38–41 può essere modificato soltanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell’accusa.

      Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale

      Sezione 1: Disposizioni generali

      Art. 43 Campo d’applicazione e definizione

      1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l’assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali.

      2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti.

      3 L’assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coercitivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice.

      4 Per assistenza giudiziaria s’intende qualsiasi provvedimento richiesto da un’autorità, nell’ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente.

      Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria

      Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.

      Art. 45 Appoggio logistico e sicurezza

      1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.

      2 Su richiesta delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attività ufficiale delle stesse.

      Art. 46 Rapporti diretti tra autorità

      1 Le autorità comunicano direttamente tra loro.

      2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorità richiedente o in quella dell’autorità richiesta.

      3 Se non è chiaro quale sia l’autorità competente, l’autorità richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorità competente.

      Art. 47 Spese

      1 L’assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.

      2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 45.

      3 Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.

      4 Gli obblighi d’indennizzo derivanti da provvedimenti d’assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.

      Art. 48 Conflitti

      1 I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo.

      2 I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.

      Sezione 2: Atti procedurali eseguiti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone

      Art. 49 Principi

      1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti della Confederazione e dei Cantoni possono domandare alle autorità penali di altri Cantoni o della Confederazione l’esecuzione di atti procedurali. L’autorità richiesta non esamina né l’ammissibilità né l’adeguatezza degli atti procedurali stessi.

      2 La trattazione dei reclami contro i provvedimenti