Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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Название Codice civile svizzero – CC
Автор произведения Svizzera
Жанр Юриспруденция, право
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Издательство Юриспруденция, право
Год выпуска 0
isbn 9785392065141



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Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale[54] possono disciplinare liberamente la revisione.

      Art. 69c[55]

      IV. Lacune nell’organizzazio ne

      1 Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

      2 Il giudice può segnatamente assegnare all’associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.

      3 L’associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

      4 L’associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

      Art. 70

      C. Diritti e doveri dei soci

      I. Ammissione e dimissione

      1 L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

      2 Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo.

      3 La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.

      Art. 71[56]

      II. Contributi

      Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.

      Art. 72

      III. Esclusione

      1 Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l’esclusione anche senza indicazione del motivo.

      2 In questi casi il motivo dell’esclusione non può essere contestato in giudizio.

      3 Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l’esclusione può aver luogo solo per decisione dell’assemblea e per motivi gravi.

      Art. 73

      IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione

      1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

      2 Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell’associazione.

      Art. 74

      V. Protezione del fine

      A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.

      Art. 75

      VI. Protezione dei diritti dei soci

      Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch’egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

      Art. 75a[57]

      Cbis. Responsabilità

      Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.

      Art. 76

      D. Scioglimento

      I. Modi

      1. Per risoluzione

      Lo scioglimento dell’associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall’assemblea.

      Art. 77

      2. Per legge

      Lo scioglimento dell’associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.

      Art. 78

      3. Per sentenza del giudice

      Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell’autorità competente o di un interessato, quando il fine dell’associazione sia illecito od immorale.

      Art. 79

      II. Cancellazione dal registro

      Se l’associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il giudice devono comunicare lo scioglimento all’ufficiale del registro per la cancellazione.

      Capo terzo: Delle fondazioni

      Art. 80

      A. Costituzione

      I. In genere

      Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.

      Art. 81

      II. Forma

      1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.

      2 L’iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l’atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell’autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell’amministrazione.[58]

      3 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.[59]

      Art. 82

      III. Contestazione

      La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.

      Art. 83[60]

      B. Organizzazione

      I. In genere

      Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall’atto di fondazione.

      Art. 83a[61]

      II. Contabilità

      1 L’organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni[62] sulla contabilità commerciale.

      2 Se per conseguire il suo fine la fondazione esercita uno stabilimento d’indole commerciale, si applicano per analogia le disposizioni del

      Codice delle obbligazioni sul rendiconto e la pubblicazione del conto annuale della società anonima.

      Art. 83b[63]

      III. Ufficio di revisione

      1. Obbligo di revisione e diritto applicabile

      1 L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

      2 L’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.

      3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni[64] sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima.

      4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

      Art. 83c[65]

      2. Rapporto con l’autorità di vigilanza

      L’ufficio di revisione trasmette all’autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.

      Art. 83d[66]

      IV. Lacune nell’organizzazione

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