Codice civile svizzero – CC. Svizzera

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Название Codice civile svizzero – CC
Автор произведения Svizzera
Жанр Юриспруденция, право
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Издательство Юриспруденция, право
Год выпуска 0
isbn 9785392065141



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deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.

      2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.

      3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.

      Art. 261[146]

      B. Azione di paternità

      I. Diritto all’azione

      1 Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna.

      2 L’azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell’ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente del suo ultimo domicilio.

      3 Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l’azione è stata proposta.

      Art. 262[147]

      II. Presunzione

      1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.

      2 Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

      3 La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.

      Art. 263[148]

      III. Termine

      1 L’azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:

      1. dalla madre, entro un anno dalla nascita;

      2. dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

      2 Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto.

      3 Scaduto il termine, l’azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.

      Capo quarto[149]: Dell’adozione[150]

      Art. 264[151]

      A. Adozione di minori

      I. Condizioni generali

      Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.

      Art. 264a[152]

      II. Adozione congiunta

      1 Coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l’adozione in comune non è permessa ad altri.

      2 I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età.

      3 Un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.[153]

      Art. 264b[154]

      III. Adozione singola

      1 Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.

      2 Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d’età può adottare da sola se l’adozione congiunta si rileva impossibile poiché l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

      Art. 265[155]

      IV. Età e consenso dell’adottando

      1 L’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.

      2 Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

      3 Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di vigilanza sulle tutele, quand’anche sia capace di discernimento.

      Art. 265a[156]

      V. Consenso dei genitori del sangue

      1. Forma

      1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.

      2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità tutoria del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.

      3 È valido anche ove non indicasse i futuri genitori adottivi o questi non fossero ancora designati.

      Art. 265b[157]

      2. Termini

      1 Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell’adottando.

      2 Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.

      3 Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.

      Art. 265c[158]

      3. Astrazione

      a. Condizioni

      Si può prescindere dal consenso di un genitore:

      1. s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento;

      2. s’egli non si è curato seriamente del figlio.

      Art. 265d[159]

      b. Decisione

      1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità tutoria del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.

      2 Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.

      3 Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.

      Art. 266[160]

      B. Adozione di maggiorenni e interdetti

      1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata:

      1. se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;

      2. se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;

      3. se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.

      2 Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell’altro.

      3 Per altro si applicano analogicamente le norme sull’adozione dei minorenni.

      Art. 267[161]

      C. Effetti

      I. In generale

      1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.

      2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.

      3 Con l’adozione può essere