Название | Costituzione federale della Confederazione Svizzera – Cost. |
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Автор произведения | Svizzera |
Жанр | Юриспруденция, право |
Серия | |
Издательство | Юриспруденция, право |
Год выпуска | 0 |
isbn | 9785392061389 |
2. Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.
3. La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.
Art. 85 Tassa sul traffico pesante[*]
1. La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
2. Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.
3. Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.
Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
1. La Confederazione può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti.
2. Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
3. Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:[37]
a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
b.[37] provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
bbis.[39] provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
c.[40] contributi ai costi delle strade principali;
d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
e.[41] contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
f.[42] contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
3.bis Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:
a. contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo;
b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.[43]
4. Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i relativi carburanti.[44]
Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto[*]
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
1. La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali.
2. Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.
3. Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.
Sezione 6: Energia e comunicazioni
Art. 89 Politica energetica
1. Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2. La Confederazione emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
3. Emana prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
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